CERVIGNANO e i servizi cimiteriali. Il T.A.R. accoglie il ricorso presentato contro il comune

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso della Barbara B. Società Cooperativa Sociale contro il Comune di Cervignano del Friuli. Oggetto della sentenza n.00221, la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei “Servizi cimiteriali per il Comune di Cervignano del Friuli per gli anni 2017 – 2020”. L’importo complessivo dell’appalto – cosi si legge sulla sentenza del T.A.R. che trovate in calce- e’ 359.980,00 (inclusi gli oneri per la sicurezza).

I fatti sono, in parte raccontati, dalla delibera di giunta n.116

Il 27.12.2016 l’Amministrazione ha aggiudicato a favore di una società di Roveredo in Piano i servizi cimiteriali per il comune per il triennio 2017 – 2020. Ma il 26/01/2017 viene presentato ricorso al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia dalla “BARBARA B. Società Cooperativa Sociale, esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – ANNI 2017 – 2020, nel quale ricorso si richiede la sospensione cautelare dell’esecuzione e dell’efficacia della determinazione di aggiudicazione definitiva, l’annullamento degli atti di gara inerenti formulando nel contempo istanza di risarcimento e chiedendo il conseguimento dell’aggiudicazione.”

Il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia si esprime con sentenza n. 00221/2017 pubblicata in data 26.06.2017 e vede “il Comune soccombere avverso al ricorso presentato dalla BARBARA B. Società Cooperativa Sociale esclusa dalla procedura aperta per l’affidamento dei SERVIZI CIMITERIALI PER IL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI – ANNI 2017 – 2020.”

Il comune in delibera di giunta n. 116 decide di non procedere ulteriormente nella controversia giudiziale avanti al Consiglio di Stato e di dare, di conseguenza, attuazione alla predetta sentenza del T.A.R.

Sentenza che cosi cita:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti dianzi indicati.

Condanna il Comune intimato al pagamento a favore della ricorrente delle spese di lite, che vengono liquidate in complessivi € 2.500,00, oltre oneri di legge. Le compensa per il resto.

Dà atto che il Comune sarà, inoltre, tenuto a rimborsare alla ricorrente medesima (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.”

FONTI: delibera di giunta n.116 (albo pretorio del comune di Cervignano) e sentenza del T.A.R. Fvg n.00221